Regolamento disciplina
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art.1 – Codice Disciplinare
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell’ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socioeconomiche.
Nessuna sanzione può influire sulla valutazione dei profitto.
Art.2 – Sanzioni
In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all’istituzione scolastica gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all’art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:
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Comportamento sanzionato
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Organo competente a disporre la sanzione
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Sanzione
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Pubblicità del provvedimento sanzionato |
| Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia | Docente e/o Dirigente Scolastico | Ammonizione scritta | Annotazione nel registro di classe |
| Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza; violazioni gravi alle norme di sicurezza | Docente e/o Dirigente Scolastico | Ammonizione scritta | Annotazione nel registro di classe |
| Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati | Dirigente scolastico | Ammonizione scritta | Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni |
| Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri | Docente e/o Dirigente Scolastico | Ammonizione scritta e risarcimento del danno | Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni |
| Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici |
Docente responsabile dell’osservanza del divieto e/o Dirigente Scolas tico | Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge | Annotazione nel registro di classe; comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni |
| Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni |
| Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni |
| Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme e alterazione di risultati | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni |
| Uso di sostanze psicotrope | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi anche se maggiorenni |
| Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni |
| Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi minorenni |
| Furti, molestie sessuali, spaccio di sostanze stupefacenti | Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi anche se maggiorenni |
| Presenza di reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola | Giunta Esecutiva, su proposta del Consiglio di classe | Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni | Comunicazione alla famiglia degli allievi Costituisce parte integrante della sanzione l’abbassamento del voto di condotta. |
Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.
Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all’interno dell’edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
Art.3 – Sostituzione delle sanzioni
Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
collaborazione con il personale ausiliario
riordino della biblioteca
Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.
Il Consiglio di classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall’interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.
Art.4 – Adozione delle sanzioni
Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Giunta Esecutiva) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalle commissioni d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata di cui all’art.5, comma secondo, lett. c) dei D.Lgs. 297/94, e della Giunta Esecutiva di norma sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti. Tuttavia, trattandosi di discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla privacy delle persone, esse avvengono, di norma, tra i soli membri dell’organo collegiale che sono tenuti al segreto d’ufficio sui fatti che coinvolgono le persone. Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – persone offese, qualora esistano, e studenti in causa – la seduta può essere pubblica.
Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.
Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.
Art.5 – Procedure disciplinari e impugnazioni
Contro le decisioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 30 giorni al Provveditore agli Studi.
Contro le sanzioni che non prevedono l’allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 15 giorni, dalla data di notifica del provvedimento, davanti ai Consiglio di Garanzia che dovrà deliberare entro 20 giorni. In caso di presentazione di ricorso l’esecuzione della sanzione e/o della pena alternativa è sospesa fino alla decisione dell’organo di appello.
Art.6 – Consiglio di Garanzia
Il Consiglio di Garanzia è così composto:
un docente designato dal Collegio dei docenti;
uno studente designato dal Comitato studentesco;
un genitore designato dal Comitato genitori;
un non docente designato dall’assemblea ATA;
un membro, anche esterno alla comunità scolastica, di elevate qualità morali e civili, designato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Garanzia è presieduto dal membro esterno. Il Preside ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute. Qualora uno o più membri dell’organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.
I membri del Consiglio di Garanzia, eccettuato il Presidente che resta in carica tre anni, decadono quando non sono più elettori nella comunità scolastica.
Il Consiglio di Garanzia deve:
• dirimere i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
• decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art.5 del presente regolamento;
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
Il Consiglio di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina, il regolamento per il proprio funzionamento.
Art.7 – Pubblicità e norme finali
Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Regolamento interno di Istituto ed è allegato al P.O.F..
Copia del presente regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, a tutti gli studenti delle classi quarte e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.



